Statuto AIR
STATUTO A.I.R. 2012
Denominazione – Scopo – Sede
Art. 1. E’ costituita un’Associazione non riconosciuta, che persegue scopi morali e non di lucro,
apolitica e aconfessionale, con denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOASCOLTO –
A.I.R. (o AIR).
Art. 2. Sono scopi dell’Associazione:
a) promuovere, tramite idonee iniziative in sede nazionale ed internazionale, la conoscenza del
radioascolto e della ricezione delle onde radio nel senso più ampio;
b) promuovere la ricerca e la sperimentazione, nel campo del radioascolto, tra i singoli Soci e
tramite collaborazioni e/o convenzioni con Enti o Istituti di ricerca (scuole, università, etc.), con
quanti si interessano di fenomeni radioelettrici, studiano la propagazione delle onde radio,
progettano o realizzano ricevitori, antenne, circuiti, software di interesse radiantistico, importano o
vendono apparecchi radioelettrici, etc.;
c) recepire le istanze, le aspirazioni ed i problemi dei Soci;
d) coordinare l’autonoma o comune attività dei Soci, realizzando opera catalizzatrice e divulgativa;
e) rappresentare tutti i Soci in sede nazionale ed internazionale;
f) mantenere rapporti con le Istituzioni e gli organi della Pubblica Amministrazione competenti in
materia di radioascolto, istruzione e ricerca;
g) distribuire ai Soci l’Organo Ufficiale dell’Associazione.
Art. 3. L’Associazione Italiana Radioascolto, che nel presente atto verrà indicata con la sigla A.I.R.,
ha sede, per tutti gli effetti di legge, presso il domicilio scelto dal Presidente e reso noto attraverso
le pubblicazioni sociali.
Soci e Organi
Art. 4. Possono presentare domanda di ammissione a Socio dell’A.I.R. le persone fisiche che ne
facciano esplicita richiesta ai sensi dell’art. 5.
Art. 5. La domanda di ammissione, redatta per iscritto sul modulo predisposto dall’A.I.R.,
contenente:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono ed e-mail dell’aspirante Socio,
b) la prova dell’avvenuto versamento della quota annuale, deve essere inviata all’A.I.R.; il
Presidente, consultato il Consiglio Direttivo, ne dichiara l’accoglimento ovvero la respinge,
restituendo la quota versata all’aspirante Socio.
Il Presidente, o un suo incaricato, invia copia dello Statuto dell’A.I.R., il certificato e la tessera di
iscrizione al richiedente, il quale assume così la qualità di Socio.
Art. 6. Il Socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione scritta all’A.I.R.. La qualità di
Socio si perde, automaticamente, con il mancato versamento della quota annuale entro il termine
di un mese dalla scadenza. Decorso tale termine il Socio decaduto, per essere riammesso, dovrà
ripresentare la domanda di ammissione.
Art. 7. L’Assemblea straordinaria, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, può deliberare
l’esclusione di un Socio, il quale non può partecipare alla votazione.
Art. 8. Sono Organi dell’A.I.R.:
a) il Consiglio Direttivo con il suo Presidente,
b) il Comitato Esecutivo,
c) l’Assemblea.
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L’Assemblea
Art. 9. L’Assemblea si deve riunire almeno una volta ogni anno entro il 30 del mese di giugno,
salvo casi di forza maggiore.
Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e ogni Socio
dispone di un voto.
I Soci possono votare in Assemblea o di persona o facendosi rappresentare da un altro Socio al
quale abbiano conferito delega scritta o mediante voto postale, le cui modalità di attuazione
devono garantire la segretezza e devono essere indicate di volta in volta sull’Organo Ufficiale.
Art. 10. L’Assemblea ordinaria come la straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza
(di persona, tramite delega o voto postale) del 25% dei Soci aventi diritto in prima convocazione e
con qualunque percentuale in seconda convocazione.
Il Presidente o in mancanza il Vice Presidente, il Segretario o un altro Consigliere ne verifica la
regolare costituzione.
Ogni Socio può ricevere fino a dieci deleghe.
Art. 11. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti di
persona, per delega o tramite voto postale.
L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti di
persona, per delega o tramite voto postale.
Art. 12. L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
a) approvazione del rendiconto e relazione annuale del Tesoriere;
b) approvazione della relazione annuale del Presidente;
c) elezione dei membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione di quelli scaduti;
d) ratifica dell’importo della quota sociale annuale nel caso di variazioni;
e) approvazione o ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, delle modalità di pubblicazione e
diffusione dell’Organo Ufficiale;
f) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della nomina del Presidente Onorario della
Associazione;
Art. 13. L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
a) modifica dello Statuto,
b) esclusione di un Socio ,
c) scioglimento dell’Associazione.
Art. 14. Il Presidente convoca l’Assemblea, in prima e in seconda convocazione, almeno una volta
ogni anno ai sensi dell’art. 9 e qualora lo ritenga necessario.
L’avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sull’Organo Ufficiale del mese precedente a
quello dell’Assemblea e dovrà contenere il relativo ordine del giorno.
Consiglio Direttivo
Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di tre
ad un massimo di nove.
Il numero di voti validi necessario per l’elezione di ciascun Consigliere è pari al 20% dei voti
espressi.
Ciascun Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 16. Ogni Socio in regola con la quota associativa può essere eletto membro del Consiglio
Direttivo.
Chi desidera candidarsi alle elezioni per il Consiglio Direttivo deve far pervenire all’A.I.R. la propria
candidatura entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Nessuna candidatura può essere respinta, purché il candidato abbia la qualifica di Socio in regola
con il pagamento della quota sociale.
Lo spoglio delle schede delle votazioni viene effettuato durante l’Assemblea da almeno tre Soci
scelti tra i presenti.
In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio mediante voto postale, pubblicizzato sulle
pagine dell’Organo Ufficiale, da far pervenire all’A.I.R.. entro la fine del terzo mese successivo a
quello in cui si è tenuta l’Assemblea.
Lo spoglio del ballottaggio verrà eseguito dal Comitato Esecutivo di cui all’art. 21 e ratificato dalla
successiva Assemblea.
Eventuali voti espressi a favore dei Consiglieri la cui carica non sia in scadenza nell’anno in corso
saranno considerati nulli.
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Art. 17. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, i quali provvedono, immediatamente,
alla nomina dei tre membri del Comitato Esecutivo di cui all’art. 21 la cui carica è scaduta, i quali
ricopriranno gli incarichi di Presidente, di Tesoriere-Vice Presidente e di Segretario.
Art. 18. Eletti i membri del Comitato Esecutivo, tutti i membri del Consiglio Direttivo possono
essere delegati ad una specifica area funzionale, di cui assumono la supervisione e il
coordinamento. Il Consiglio Direttivo può assegnare degli incarichi a Soci non membri del
Consiglio stesso.
Art. 19. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri, convoca il Consiglio
Direttivo per iscritto e con congruo anticipo, comunicando contestualmente l’ordine del giorno.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri e delibera a maggioranza semplice.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può delegarne per iscritto un altro a rappresentarlo, mentre
ogni Consigliere può disporre di un solo voto delegato.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo delibera la variazione dell’importo della quota annuale.
Art. 21. Il Comitato Esecutivo svolge compiti di coordinamento, rappresentanza, amministrazione
ed attua gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22. Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed ha in deposito la cassa
dell’Associazione.
Art. 23. Il Segretario collabora col Presidente per il raggiungimento dei fini sociali, provvede ad
evadere la corrispondenza e conserva i verbali delle Assemblee. Per ragioni di opportunità il
disbrigo di parte della corrispondenza può essere demandato dal Comitato Esecutivo ad un altro
Socio.
Art. 24. Qualora i membri del Consiglio Direttivo scendano sotto il numero di tre, subentrano i Soci
non eletti che abbiano raggiunto il quorum nell’ultima elezione, mentre, in difetto, si provvede alla
cooptazione di Soci in regola, la cui nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria
convocata.
Il Presidente ne dà notizia ai Soci con avviso sul primo Organo Ufficiale disponibile.
Art. 25. In caso di dimissioni del Presidente viene nominato, quale Presidente, il Vice Presidente
per il disbrigo degli affari urgenti; egli è obbligato a convocare immediatamente il Consiglio
Direttivo, anche nei casi diversi da quello previsto dall’art. 24.
In caso di dimissioni di tutti i membri del Comitato Esecutivo, oppure del Consiglio Direttivo, il
Comitato Esecutivo e il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in carica
provvisoriamente fino alla elezione dei nuovi membri, rispettivamente da parte del Consiglio
Direttivo oppure da parte dell’Assemblea. Il Presidente, dopo la dichiarazione di dette dimissioni,
ne dà notizia a tutti i Soci sul primo Organo Ufficiale disponibile, convocando contestualmente
l’Assemblea.
Art. 26. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’A.I.R. nei confronti di terzi.
Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri e tutti gli obblighi derivanti dagli artt. 36 – 2° comma e 38
del codice civile.
Il Presidente può, per ragioni di opportunità, delegare un altro Socio a rappresentare l’A.I.R. nei
confronti di terzi (con esclusione della rappresentanza legale), sentito il parere del Consiglio
Direttivo.
Art. 27. Il Presidente convoca l’Assemblea e compila l’ordine del giorno.
I Soci possono richiedere per iscritto al Presidente l’inclusione di argomenti di discussione
all’ordine del giorno dell’Assemblea ed è obbligo del Presidente provvedere.
Arbitrato
Art. 28. I Soci si impegnano a sottoporre le controversie tra due Soci oppure tra Socio ed
Associazione ad un Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, due nominati ciascuno dalle due parti, il terzo è
indicato dai primi due ed assume la presidenza del Collegio.
Della terna arbitrale possono far parte solo i Soci dell’A.I.R.
Art. 29. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza entro tre mesi dalla sua costituzione e ciascun
membro dispone di un voto.
Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.
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Mezzi finanziari – Patrimonio Sociale – Rendiconto
Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali;
b) dai ricavi derivanti dalle manifestazioni e iniziative promozionali;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo patrimoniale.
Esse costituiscono Fondo comune ai sensi dell’art. 37 e 38 Codice Civile.
Art. 31. Costituiscono patrimonio dell’Associazione i beni da questa acquistati o derivanti da
donazioni, e le rimanenze attive dell’esercizio finanziario.
Art. 32. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.
Art. 33. Il Tesoriere provvede a redigere il rendiconto annuale entro il 31 marzo successivo alla
data di chiusura dell’esercizio finanziario.
Art. 34. Il rendiconto del Tesoriere deve contenere:
a) l’esatta indicazione dei beni costituenti il patrimonio dell’Associazione;
b) la rimanenza attiva o passiva derivante dall’esercizio finanziario precedente;
c) l’esatta indicazione delle voci di attività;
d) l’esatta indicazione delle voci di passività;
e) la cifra totale risultante e il luogo ove è depositata la somma corrispondente all’eventuale saldo
attivo.
Organo Ufficiale e Comunicazione Sociale
Art. 35. La Comunicazione Sociale è rappresentata da una pubblicazione periodica e/o non
periodica, che include l’Organo Ufficiale, e da un sito Web dell’A.I.R. I Responsabili,
rispettivamente, dell’Organo Ufficiale, della pubblicazione periodica e/o non periodica e del sito
Web, scelti tra i Soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Uno stesso Socio può assumere
l’incarico sia di Responsabile dell’Organo Ufficiale che di Responsabile della pubblicazione
periodica e/o non periodica. La revoca degli incarichi di cui ai commi precedenti.
Art. 36. Il Direttore Responsabile della pubblicazione periodica, come previsto a norma di legge,
sarà nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Soci o non Soci dell’A.I.R., in possesso dei
requisiti previsti dalle vigenti norme sulla stampa.
La nomina del Direttore Responsabile è soggetta a revoca qualora venga meno, per qualsiasi
ragione, la fiducia del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Responsabile condivide la linea editoriale con il Responsabile della pubblicazione
periodica dell’Associazione.
Art. 37. L’Organo Ufficiale deve pubblicare la convocazione delle assemblee, la sintesi delle
delibere assembleari, i comunicati del Consiglio Direttivo e di ciascuno dei suoi membri.
Scioglimento
Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria a maggioranza
dei due terzi dei voti dei Soci presenti, di cui all’art. 11.
Art. 39. Lo scioglimento è deciso dal Presidente nell’ipotesi che, nonostante siano state attuate le
procedure previste dall’art. 14, non sia stato possibile riunire l’Assemblea per due anni consecutivi.
Art. 40. L’Assemblea, contestualmente alla delibera dello scioglimento, o il Presidente, nell’ipotesi
di cui all’art. 39, nomina uno o più liquidatori consegnando loro i rendiconti degli ultimi cinque
esercizi finanziari ed il rendiconto, redatto secondo la norma dell’art. 34, dell’esercizio finanziario in
corso.
Il patrimonio restante a seguito della liquidazione sarà devoluto in beneficenza a cura dei
liquidatori.
Foro competente
Art. 41. Per ogni controversia legale è competente il Foro della Sede Legale dell’Associazione, ai
sensi dell’art. 28 del Codice di Procedura Civile.
Norma finale
Art. 42. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.