Legislazione Radio
Istruzioni per ottenere l’attestato di attività di radioascolto Il DPR 5 ottobre 2001 n. 447 sancisce e stabilisce, al di là di ogni ragionevole dubbio e possibile intepretazione, che per ascoltare le bande assegnate al Servizio di Amatore, non occorre più nessun permesso, nessuna autorizzazione, nessuna licenza, nessuna dichiarazione: mettersi all’ascolto delle bande utilizzate dai radiomatori è assolutamente libero, lecito, permesso. Di fatto tutte le “autorizzazioni per l’installazione di una stazione radio di solo ascolto delle bande dei radioamatori o di SWL” decadono e diventano carta straccia, in quanto non possono autorizzare una cosa che non ha bisogno di essere autorizzata. Questo ha gettato nel panico una categoria di persone, i cosiddetti SWL, che oltre che essere degli Short Wave Listener generalistici, sono persone che hanno bisogo di un indicativo o sigla distintiva per essere ammessi in detrerminati Sodalizi o per ricevere in maniera più facile e/o perentoria le cartoline di conferma dai Radioamatori ascoltati. Tra l’altro il nominativo di solo ascolto o sigla distintive dell’attività di ascoltatore delle bande dei radioamatori è un istituto comune in altre parti della UE, additittura necessario in taluni Paesi come prodromo all’attività di Radioamatore. Per rimettere insieme i cocci procurati con la liberalizzazione dell’ascolto delle bande riservate al Servizio di Amatore (che per inciso non sono solo quelle in Onda Corta o Short Wave, come l’acronimo di short wave listener farebbe supporre), il legislatore ha introdotto nel Decreto Tenico applicativo del DPR 5 ottobre 2001 n. 447 (che ha visto la luce l’11 febbraio 2003) l’Art. 9, il cui testo è: I soggetti di cui all’art. 43 del DPR n. 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all’allegato F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all’allegato G. Grazie al contributo di diverse pesone che ci hanno informato di come, cosa, dove e quando, ci sentiamo di poter dare alcune indicazioni circa la prassi più opportuna per ottenere l’Attestato di attività di ascolto. Prendere contatto di persona, eventualmente telefonicamente o per posta elettronica, con l’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni pertinente per territorio, chiedendo quale sia la prassi locale, evitando quindi di adire direttamente al Ministero a Roma
Dove stanno i problemi: il Decreto Tecnico applicativo della 447 scrive di Allegato G, mentre per avere l’Attestato in questione occorre compilare l’Allegato F; per tale motivo taluni Ispettorati non conoscendo cosa sia questo Attestato, chiedono spiegazioni a Roma e si arriva a ritardi inaccettabili. Lo stesso Documento richiesto è ambiguo; se ne parla come di Attestato dell’attività di ascolto, di Sigla distintiva da apporre sulla richiesta di assegnazione o su un documento separato conforme ad un allegato che non viene reso pubblico; lo stesso Ministero delle Comunicazioni oggi non è più tale; insomma, ce n’è abbastanza per non sapere bene cosa fare… Si ingrazia il Socio Francesco Re per le utili indicazioni. |